Art. 105.
(Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza).

      1. In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituito il tribunale di sorveglianza, competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o la cessazione dei suddetti benefìci, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
      2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello nei casi di cui all'articolo 680 del codice di procedura penale e in sede di reclamo nei casi previsti dalla legge. Il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio.
      3. Il tribunale di sorveglianza è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte di appello e da esperti scelti fra le categorie indicate per gli esperti dell'osservazione e trattamento, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

 

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      4. Gli esperti di cui al comma 3 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale di sorveglianza per periodi triennali rinnovabili.
      5. I provvedimenti del tribunale di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità, da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui ai commi 3 e 4.
      6. Uno dei magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il detenuto o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
      7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      8. Le decisioni del tribunale di sorveglianza sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
      9. Agli esperti componenti del tribunale di sorveglianza è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti della osservazione e trattamento, operanti negli istituti penitenziari. Ogni modifica di tale trattamento è automaticamente estesa agli esperti componenti del tribunale di sorveglianza.